CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Famiglia

Cooperativa Vallate Solandre società cooperativa.

Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

CAPITOLO II

Costituzione dell’Assemblea

Articolo 2

Il Consiglio d’Amministrazione convoca l’Assemblea nei termini e con le modalità previste nello statuto sociale.

Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell’avviso di convocazione, ma senza che tale modalità

sostituisca le formalità statutariamente previste, il Consiglio d’Amministrazione potrà informare i soci tramite comunicazione scritta, mediante l’invio di una lettera almeno otto giorni prima del termine fissato per l’Assemblea. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno che sarà trattato e, ove stabilito, la data dell’eventuale seconda convocazione.

Articolo 3

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l’adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell’Assemblea.

All’Assemblea possono partecipare soltanto i soci, i rappresentati dei soci minori e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, le persone invitate dal Consiglio d’Amministrazione ed il personale della cooperativa.

Articolo 4

Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all’intervento all’Assemblea e risolve, anche attraverso

propri incaricati, le eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione all’intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell’adunanza almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio dell’Assemblea.

All’atto della verifica poteri ad ogni Socio verrà consegnato un contrassegno indicante il numero dei voti spettanti.

Articolo 5

All’ora fissata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio d’Amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non è amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta.

La delega deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dalla società e va presentata, debitamente

compilata con il nome del rappresentante, agli addetti alla verifica poteri e conservata agli atti. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

Articolo 6

Non appena sono raggiunti i “quorum” previsti a norma dello statuto, ivi computando le valide deleghe

presentate, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio dell’Assemblea, proclama deserta l’Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7

Il Presidente, accertato che l’Assemblea è validamente costituita e data lettura dell’ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, salvo che – ai sensi di legge - l’incombenza non sia affidata ad un notaio.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d’apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell’Assemblea.

Articolo 8

Il Presidente propone all’Assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 9

I lavori dell’Assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell’Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l’opportunità e l’Assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l’ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III

Discussione

Articolo 10

Il Presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’ordine degli argomenti quale risulta dall’avviso di convocazione, può essere variato con l’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 11

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l’hanno richiesta.

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore, e gli altri invitati ad assistere all’Assemblea possono chiedere

al Presidente di intervenire nella discussione.

Articolo 12

Il Presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione Trentina della Cooperazione rispondono agli oratori dopo l’intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all’ordine del giorno.

Articolo 13

Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti all’ordine del giorno, può proporre all’Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l’oratore a concludere.

Articolo 14

Al Presidente compete di mantenere l’ordine nell’Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento

dei lavori. A questi effetti può togliere la parola, può disporre brevi sospensioni della seduta, può allontanare le persone che, con il loro comportamento, siano di disturbo alla riunione.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno, nessun Socio, anche

se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell’argomento

discusso.

CAPITOLO IV

Votazioni

Articolo 16

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all’Assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell’art. 14. I provvedimenti di cui all’art. 14 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 17

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese per alzata di mano con prova e controprova.

Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all’Assemblea

che i soci dissenzienti devono far constatare nel verbale il loro dissenso dichiarando le proprie generalità al segretario. Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo che l’Assemblea, con la maggioranza dei voti espressi, deliberi di procedere con voto palese.

Articolo 18

Il Presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato

ordine dallo stesso Presidente comunicato ed illustrato all’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni.

L’esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all’Assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 19

Le schede per l’elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono

predisposte dalla società secondo un modello uniforme.

I nomi dei candidati debbono essere trascritti sulle apposite schede in ordine alfabetico.

I nomi dei candidati debbono essere trascritti sulle apposite schede per circoscrizione territoriale ed in ordine alfabetico.

Se nell’elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica

in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.

I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede elettorali sono consegnate dagli addetti dopo la presentazione dei candidati previo ritiro

del contrassegno di cui al precedente art. 4.

Le votazioni hanno inizio ultimata la consegna delle schede che dovranno essere consegnate entro

e non oltre la fine dell’Assemblea o entro diverso tempo stabilito dal Presidente.

Articolo 19 bis

Nel determinare la rappresentatività territoriale prevista dello statuto è necessario tenere in considerazione n. quattro zone territoriali:

1) la zona della Val di Rabbi

2) la zona della Bassa Val di Sole

3) la zona della Alta Val di Sole

4) la zona della Val di Peio

Considerato che, attualmente, il Consiglio d’Amministrazione è composto da nove consiglieri il numero degli stessi è diviso in base alle zone territoriali nel seguente modo:

– n. due amministratori eletti fra i soci della prima zona territoriale;

– n. due amministratori eletti fra i soci della seconda zona territoriale;

– n. due amministratori eletti fra i soci della terza zona territoriale;

-  n. tre amministratori eletti fra i soci della quarta zona territoriale.

L’elezione del Presidente e del Vice Presidente si dovrà effettuare in modo tale che tali cariche non siano espressione della stessa compagine sociale delle famiglie cooperative che han dato origine alla fusione.

In caso di cooptazione la nomina dell’amministratore dovrà essere effettuata nell’ambito della zona

di provenienza dell’amministratore da cooptare.

Qualora, per un qualsiasi motivo, il principio della territorialità precedentemente evidenziato non possa essere rispettato, per la mancanza di candidature sufficienti per le singole zone, l’elezione degli amministratori sarà effettuata fra tutti i soci candidati della Famiglia Cooperativa Vallate Solandre.

Articolo 20

Coloro che intendono candidare per il rinnovo delle cariche sociali devono presentare domanda scritta presso la sede della società almeno quattro giorni prima della data stabilita per l’Assemblea in prima convocazione, per consentire l’iscrizione del loro nominativo nelle relative schede. La domanda deve contenere la dichiarazione d’inesistenza di cause d’ineleggibilità.

Articolo 21

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio d’Amministrazione:

– deve indicare i nomi dei candidati che si sono proposti ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento;

– può indicare i nomi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell’apposito

quadretto.

Le schede che non riportano alcun’espressione di voto si considerano schede bianche.

Qualsiasi segno o annotazione comunque atta all’identificazione del votante rende nulla la scheda.

A parità di voti s’intende eletto il Socio che risulta essere iscritto alla società da più tempo.

L’elezione del Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea,

avverrà attraverso una scheda prestampata riportante i nomi dei candidati in ordine alfabetico.

L’elezione del Presidente del Collegio Sindacale può avvenire contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo collegio.

Articolo 22

Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati.

Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire, a cura dell’ufficio di Presidenza, anche dopo la chiusura dell’Assemblea e comunque non oltre il giorno successivo l’Assemblea stessa.

Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’adunanza.

CAPITOLO V

Ristorni

Articolo 23

Il Consiglio d’Amministrazione, a norma dello statuto, nella redazione del bilancio d’esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede d’approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o ad aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun Socio.

Ai fini di individuare l’ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci la società dovrà:

– identificare, attraverso i ricavi delle vendite, quanti di questi derivino dall’attività svolta con i soci al fine di individuarne l’incidenza sul totale;

– applicare la percentuale così ottenuta all’avanzo di gestione dell’esercizio per determinare l’avanzo di gestione generato dall’attività con i soci.

In merito all’individuazione dell’avanzo derivante dalla gestione dell’esercizio lo stesso è commisurabile

sulla base del risultato della gestione ordinaria, come rilevato dal conto economico dell’esercizio redatto in applicazione dei corretti principi di redazione del bilancio.

L’ammontare complessivo distribuibile sotto forma di ristorno, come sopra determinato, è ripartito fra i soci in modo direttamente proporzionale all’ammontare degli acquisti effettuati da ciascuno di essi presso i punti vendita della società.

Considerati i costi amministrativi che la società sostiene annualmente per la gestione dei citati ristorni

gli importi dei medesimi inferiori ad Euro cinque non saranno distribuiti.

CAPITOLO VI

Percorso di formazione alla cultura e imprenditorialità cooperativa

Articolo 24

Il Consiglio d’Amministrazione provvede a strutturare piani e percorsi di formazione per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti della società, con particolare riferimento alla storia, cultura, valori

e principi della cooperazione, allo sviluppo delle competenze manageriali ed all’incremento delle competenze di natura tecnico professionale attinenti all’attività economica della Società con attenzione

alle tematiche di genere e a quelle riguardanti il mondo giovanile.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 25

Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le maggioranze previste

per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria della società.


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