ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 5 (Soci cooperatori)
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che hanno la residenza, il domicilio o la dimora nella zona d’attività sociale, che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla cooperativa.
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, che partecipano a società che si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa o che hanno interessi contrastanti con essa.
Art. 6 (Domanda d’ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d’Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l’indicazione dell’effettiva attività svolta;
- l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
La domanda dovrà contenere l'espressa separata dichiarazione d'accettazione della clausola di conciliazione di cui all’art. 34 del presente statuto
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Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda d’ammissione dovrà contenere:
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio d’Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione d’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
Il Consiglio d’Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d’ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda d’ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.